I debiti sono il pensiero fisso di molte persone.
Spesso dietro al problema dei debiti si cela il problema reale, ossia il rapporto che abbiamo con il denaro.
Molti considerano il denaro come qualcosa di “sporco”, o come qualcosa di irraggiungibile, od ancora come una fonte di guai.

Si tratta di credenze che sovente sono inconsce.
In altre parole, a causa di traumi passati, o di insegnamenti errati trasmessi dalla famiglia e dalla società in cui viviamo, abbiamo registrato in noi delle convinzioni sul denaro che ci generano dei pensieri e delle paure.
La paura di perdere soldi, la paura di non riuscire a far fronte ai propri debiti, la paura di spendere il denaro per qualcosa che piace…
Innumerevoli sono le paure generate dal rapporto con il denaro, ne consegue che acquisire una certa consapevolezza sul tipo di rapporto che si ha con il denaro serve a migliorare se stessi e ad attrarre delle soluzioni.

Fatte queste premesse, mi accingo a rispondere alla domanda che in molti si pongono: come far pagare il mio debito ad un’altra persona?

Il codice civile prevede delle ipotesi in cui un terzo si può sostituire oppure aggiungere al debitore originario, al fine di soddisfare il creditore.

Si tratta della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo.

Il primo strumento previsto dal codice civile è la DELEGAZIONE.
Esistono due tipi di delegazione, ma in entrambi i casi si tratta di un’operazione con cui il debitore delega un soggetto terzo.
Nel primo caso, il terzo promette al debitore di obbligarsi ad adempiere un’obbligazione nei confronti del creditore (cd. delegazione a promettere).
Nel secondo caso, il terzo si limita ad eseguire il pagamento al creditore (cd. delegazione di pagamento).
In entrambe le ipotesi di delegazione abbiamo due atti: un atto iniziale di delega intercorrente tra il debitore ed il terzo; e un atto finale che dà attuazione alla delega.
Con riferimento alla delegazione di pagamento, l’atto attuativo della delega è il pagamento del debito.

La delegazione a promettere presenta delle analogie con la FIDEIUSSIONE.
Si sente parlare di fideiussione quando, ad esempio, ci si rivolge ad una banca per chiedere un mutuo e la banca ci chiede un fideiussore, il cd. garante.
Il fideiussore garantisce al creditore l’adempimento dell’obbligazione del debitore.
Nel senso che se il debitore non paga, il creditore si rivolge al fideiussore.
Si tratta di una garanzia personale, poiché il fideiussore garantisce personalmente, ossia con tutto il proprio patrimonio, divenendo anch’esso debitore di un’obbligazione propria, accessoria a quella principale.
La fideiussione ha lo stesso effetto della delegazione a promettere: entrambe servono a garantire l’adempimento del debitore e a rafforzare la tutela del creditore nella riscossione del proprio credito.
Tuttavia, la fideiussione differisce dalla delegazione a promettere per diversi aspetti: uno di questi è dato dalla mancanza dell’atto di delega.

Il secondo strumento disciplinato dal codice civile è l’ESPROMISSIONE.
Anche in questo caso non abbiamo la delega, perché il terzo agisce spontaneamente.
Un esempio è dato dal genitore che si impegna a pagare i debiti del figlio.
Si tratta dunque di un contratto bilaterale  intercorrente tra il creditore ed il terzo.
Essendo privo di delega, il terzo deve indicare al creditore qual è il debito che si impegna a pagare.

L’ulteriore istituto è L’ACCOLLO.
Vi sono due tipologie di accollo: l’accollo interno (o economico) che non è previsto dal codice civile, il quale si limita a prevedere soltanto l’accollo esterno.
In entrambi i casi si tratta di un accordo tra il debitore ed il terzo.
La differenza sta nel fatto che l’accollo interno non fa sorgere diritti in capo al creditore, il quale non può chiedere il pagamento al terzo.
L’accollo esterno, invece, ha la struttura di un contratto a favore di terzo (in questo caso del terzo-creditore).
In altre parole, il debitore originario stipula un contratto con un soggetto che si accolla il suo debito.
Da tale contratto discendono degli effetti in favore del creditore, il quale ha il diritto di chiedere il pagamento al terzo che si è accollato il debito.

Nei sopra esposti casi di DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE E ACCOLLO, per sostituire il debitore con un’altra persona è necessario il consenso del creditore e, in tal caso, si avrebbe un effetto liberatorio del debitore originario.
Qualora non vi fosse il consenso del creditore, il terzo si aggiungerebbe al debitore originario e si otterrebbe un effetto cumulativo.
In questa seconda ipotesi, quando il terzo si aggiunge al debitore originario, il creditore può chiedere ad entrambi il pagamento.
Opera, però, il BENEFICIO DI ORDINE.
Nel senso che il creditore deve prima chiedere il pagamento al terzo e poi, se il terzo non pagasse, potrebbe chiedere il pagamento al debitore originario.
Il beneficio di ordine differisce dal beneficio di escussione: in caso di mancato pagamento del terzo, il creditore non sarebbe onerato a procedere con la sua escussione, ma potrebbe direttamente rivolgersi al debitore originario.

Per maggiori informazioni, contattami!
Avv. C.M. Caterina Milazzo

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